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TRIBUTI: dichiarazione IMU-TASI per il Non profit al 30 settembre

Inserita da: gambinif (16/07/2014 - Mercoledì - 11:12)

E' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che approva il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali e le relative istruzioni di compilazione.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni sul 2012 e sul 2013, proprio poichè la pubblicazione del modello è avvenuta dopo la scadenza del 16 giugno 2014, è previsto per il 30 settembre 2014..
Nel 2015 il termine ordinario sarà il 30 giugno.

Ecco la sintesi di quanto si può rinvenire nelle istruzuioni alla compilazione del modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali

Riferimento generale
Il confine fra ente le attività non commerciali, esenti da IMU e da TASI, e quelle svolte con modalità commerciali, che devono pagare IMU e TASI, è definito dalla lettera i, comma 1, art.7 Dlgs 504/1992 (svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, etc.), e dal regolamento 200/2012 (divieto di distribuire utili, obbligo di devolvere ad altro ente non commerciale attivo il patrimonio dell'ente se si scioglie, tariffe simboliche, etc.

Scuole
Viene preso a riferimento il costo medio per studente sostenuto da tutta la pubblica amministrazione (compresi i costi per edilizia scolastica e trasporto pubblico) e riportato annualmente nel sito del MIUR al seguente indirizzo
Saranno esenti le scuole che mantengono le rette al di sotto di questi importi.

Sanità ed assistenza
Elemento essenziale è la presenza di convenzioni, accreditamenti e contratti con lo Stato o gli enti territoriali: inquesto caso l'attività diventa complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e quindi non paga IMU e TASI a prescindere dalla quota di partecipazione richiesta all'utente.
Laddove invece manchino questi requisiti bisogna prendere in consuiderazione le tariffe che devono essere simboliche (la tariffa non deve superare il 50% della media applicata per le stesse attività nell'ambito territoriale locale.

Attività ricettive
Pagano IMU e TASI le seguenti attività: gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, le residenze d’epoca alberghiere, i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale, le residenze della salute - beauty farm, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
Le attività ricettive meritevoli di esenzione sono quelle che prevedono l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell’apertura.
Per quanto riguarda la prima condizione, questa si verifica, in particolare, quando l’accessibilità non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta quando l’attività ricettiva per sua natura non è svolta per l’intero anno solare. Rientrano in tale tipologia le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l’esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali.
Si tratta di strutture regolarmente autorizzate nelle categorie di ricettività extralberghiera che costituiscono di fatto una species del tutto autonoma e irripetibile, in quanto caratterizzate dalla presenza di luoghi adibiti esclusivamente al culto e dalla programmazione di servizi di alloggio e di refezione con modalità e orari coerenti con lo svolgimento di pratiche di ritiro e di meditazione spirituale, anche in isolamento, così come individuate dalle specifiche dottrine confessionali.

Attività culturali e ricreative
le attività culturali come quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte. In tale categoria sono comprese le attività che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all’ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.
Le attività ricreative come quelle attività dirette all’animazione del tempo libero; un esempio è rappresentato dalle realtà aggregative come i “circoli ricreativi”.
Le attività in questione per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI devono essere svolte con modalità non commerciali che si ritengono tali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Attività sportive
Le attività sportive come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

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