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TRIBUTI: TASI - la nuova tassa sui servizi indivisibili

Inserita da: gambinif (07/01/2014 - Martedì - 16:55)

La legge di stabilità 2014 introduce il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili come l'illuminazione e la manutenzione delle strade.

TASI


Presupposto
Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetto passivo
La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al presupposto precedente. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

Base imponibile
La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Aliquota
L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con la medesima deliberazione, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Riduzioni ed esenzioni
Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
    uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.


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