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Ora corrente: 19/04/2024 - Venerdì - 08:57


OGGETTO DELL’IMU
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.
L’IMU colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:
  • fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
  • aree fabbricabili;
  • terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.

Chi paga l'IMU (i soggetti passivi)
I soggetti passivi sono :
  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Calcolo dell'IMU
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile, che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

Base imponibile fabbricati iscritti a catasto
Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Riduzione del 50% della base imponibile
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Fabbricati cat.D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Abitazione principale e pertinenze


L’abitazione principale consiste in:
  • una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
  • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:
  • C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;
  • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
  • C/7: tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Aliquota per abitazione principale e pertinenze
  • L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%;
  • I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;
  • Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%

Aliquota ridotta per altre fattispecie
Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:
  • alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
  • e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da:
  • anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario;
  • cittadini italiani residenti all’estero.

Detrazione per abitazione principale e pertinenze
  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
  • se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
    Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).
    Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

Altri casi di detrazione
La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

Maggiorazione della detrazione per figli conviventi
  • La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  • La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

Il diritto alla maggiorazione spetta:
  • fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
  • per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:
    a) il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;
    b) la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.


Versamento 2013 per abitazione principale
Il versamento 2013 è stato abolito dal decreto legge 102/2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


Altri fabbricati


Aliquota base
  • L’aliquota di base è pari a 0,76 %.
  • I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.
  • Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
  • Per i fabbricati di categoria D i comuni possono solo aumentare l'aliquota, in quanto la quota base dello 0,76 per cento è di intera competenza statale.

Altri casi particolari:
  • immobili non produttivi di reddito fondiario: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: l’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,38 %


Versamento 2013 per altri fabbricati
Il versamento dell’IMU è effettuato in generale in due rate:
  • la prima rata, entro il 16 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote dei 12 mesi precedenti (art.10 dl 8 aprile 2013);
  • la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, secondo le delibere dei comuni, pubblicate sul sito del ministero dell'economia e delle finanze entro il 16 ottobre 2013. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 ottobre si deve tener conto di quanto deliberato l'anno precedente.


La dichiarazione IMU


Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili (o sono intervenute variazioni rilevanti in termini di determinazione dell'imposta).
La presentazione della dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino nuove situazioni che permettono di godere di riduzioni di imposta o comunque il comune non sia in grado di verificare il corretto adempimento dell'obbligo tributario.

Le dichiarazioni IMU 2012 devono essere presentate entro il 30 giugno 2013

Alcuni esempi di casi nei quali è obbligatorio presentare la dichiarazione:
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
  • fabbricati di interesse storico o artistico
  • immobili per i quali il comune ha deliberato una riduzione di aliquota
  • terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP)


Le sanzioni IMU


Sono praticamente le stesse previste per l'ICI.
  • omesso versamento - sanzione del 30% dell'importo non versato;
  • ritardato versamento - sanzione del 2% al giorno entro i primi 15 giorni, poi del 30% dell'imposta tardivamente versata
  • omessa dichiarazione - sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta (con un minimo di 51€)
  • infedele dichiarazione - sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta


Per maggiori informazioni 895 895 8911

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